EVITARE LA PRESCRIZIONE

Categoria: Comunicati
25 novembre 2009

“Nell’attuale testo sul processo breve presentato in commissione Giustizia a Palazzo Madama, il procedimento giudiziario per omicidio colposo plurimo relativo alla strage ferroviaria di Viareggio cadrebbe in prescrizioneFatti salvi tutti i dubbi espressi dal gruppo democratico sull’intera proposta, rivolgo comunque un appello al ministro affinché  il testo sia rivisto”. Lo rende noto il Senatore Andrea Marcucci (PD) che ha inviato una lettera al Guardasigilli per chiedere di escludere i casi di omicidio colposo plurimo dagli effetti previsti dal disegno di legge ‘Gasparri’.

“I termini previsti dalla proposta del governo sono incompatibili con  indagini estremamente complesse dal punto di vista investigativo e scientifico come quelle ipotizzabili per il disastro del 29 giugno scorso. Basti pensare- prosegue il parlamentare democratico- al fatto che in tale periodo dovrebbe essere celebrata anche l’udienza preliminare oltre a tutta l’istruttoria dibattimentale, con una mole di lavoro considerevole per quanto concerne il numero di parti coinvolte e le prove da assumere”.

Il parlamentare democratico ricorda che “un diverso trattamento è stato previsto per l’omicidio colposo conseguente a violazione degli infortuni sul lavoro e in materia di circolazione stradale esclusi dalla ‘mannaia’ del processo breve. L’assurdo che invece si rischia di fare tabula rasa di processi su tragedie che hanno causato la morte di decine di persone”.

15 Commenti - “EVITARE LA PRESCRIZIONE”

  1. rendo
    16:25 on novembre 25th, 2009

    A me questo marcucci (non l’altro) sembra l’unico che si occupi un pò di viareggio

  2. Dr.Pardi
    17:33 on novembre 25th, 2009

    Indipendentemente dal giudizio sulla proposta di legge sul processo breve, a leggere l’art 589 cp, non si direbbe che la fattispecie della strage di Viareggio potesse rientrarci….

    Ma magari mi sbaglio, stavolta…

    Art. 589 Omicidio colposo
    Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

  3. Roberto Alessandrini
    17:36 on novembre 25th, 2009

    Ma il senatore buccellato si sveglia ora? E come mai tutto questo attivismo di comunicati stampa dopo che un paio di settimane fa tanti ( e senza essere senatori della Repubblica) avevano già evidenziato questo rischio sul processo breve? Ma ci faccia il piacere…

  4. lucio
    21:52 on novembre 25th, 2009

    Davvero Roberto? Il testo del governo mi sembra che sia stato depositato lunedì. Quindi credo che sia naturale che un parlamentare intervenga ora. Poi magari convinci anche il dr pardi che il disegno di legge di alfano non esclude l’omicidio colposo plurimo

  5. Roberto Alessandrini
    22:14 on novembre 25th, 2009

    @Lucio – Non devo convincere nessuno e tantomeno il Dr.Pardi che ha la capacità di esprimere il proprio pensiero e di scriverlo nero su bianco al contrario di altri che sono soliti usare ghostwriter precari per farsi scrivere i comunicati.

    Nel merito ci sono state alcune voci che mettevano in evidenza la possibilità che l’approvazione del decreto cenominato “processo breve” mettesse a rischio la vicenda giudiziaria della strage di Viareggio.

    Quello che però mi fa inkazzare è che leggendo anche questo comunicato del senatore buccellato e di molti dei suoi “compagnucci di avventure” non si punta ad abbattere l’ennesima legge “ad personam” ma, nel silenzio dell’aula del Parlamento (tranne poche voci di dissenso) , a salvare, per l’ennesima volta, il Nano Asfaltato.

    Perchè, caro Lucio, non vorrai mica dirmi che il PD dalemiano ( di cui fa parte anche il senatore buccellato) ha interesse a fare le scarpe all’Omino di Arcore?

  6. Dr.Pardi
    10:30 on novembre 26th, 2009

    Gentile Lucio, così come è giusto che un parlamentare (…) venga criticato, è corretto che venga difeso. In questo caso da Lei. Tutto regolare.

    Quanto alla prescrizione sul processo di Viareggio, sinceramente io ho immensi dubbi sulla interpretazione della Legge; ma io sono solo un povero ex-studente di giurisprudenza.
    Forse c’è in queste pagine chi saprà ben leggere quel che le allego e che è stato scritto da un esimio giurista. I miei dubbi vanno da una prescrizione prevista per reati inferiori ai dieci anni nella condanna, e che non dovrebbe, secondo quanto avevo già segnalato, far considerare il nostro triste caso nella categoria (si parla di 15 anni di condanna), al fatto che, come riporto qua sotto, il reato di incendio (e non ci dovrebbero essere dubbi) è esplicitamente contemplato.

    Ma credo che con un po’ più di chiarezza da parte del legislatore, i nostri discorsi saranno resi vani.

    Prima di riportarle quanto segue, le vorrei esprimere la mia opinione, per ciò che vale, intesa in senso lato e non in puro senso politico : io ritengo che un processo la cui durata sia prevista in 2/3 anni di indagini, due anni per il primo grado, due per il secondo
    , due per la legittimità sia un processo che dura anche troppo. Al limite della vergogna. Sia per il colpevole, che deve essere punito, che, a maggior ragione per l’innocente che ha diritto alla propria dignità. E spesso anche alla libertà.
    Ciò che la scadente Comunità europea ci riferisce ogni giorno è che i nostri processi durano troppo.
    Io, al posto del Giovin Signore, avrei atteso un attimo o avrei letto qualche riga in più, prima di (far) parlare.
    …lei non crede?…

    OPINIONE DEL DOTTOR
    CATALDI

    E’ stato presentato al Senato il disegno di legge sul processo breve. In base al disengo di legge, la durata del processo si considera ragionevole se non supera i due anni. Il documento si compone di soli tre articoli (l’ultimo è relativo solo alla entrata in vigore). Il primo prevede che “ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualita’ di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno”. Nel disegno di legge si dispone inoltre che “non sono considerati irragionevoli nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimita’, nonche’ di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio”.

    L’art.2 sull’estinzione del processo nelle ipotesi in cui siano violati i termini di ragionevole durata prevede che “il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale e’ inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
    a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi piu’ di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
    b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi piu’ di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
    c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi piu’ di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.
    d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso e’ decorso piu’ di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

    Il corso dei termini indicati nel comma 1 della norma e’ sospeso:
    a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale e’ imposta da una particolare disposizione di legge;
    b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio , durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessita’ di acquisizione della prova;
    c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando”.

    Nel testo si precisa che le disposizioni circa l’estinzione dei processi “non si applicano nei processi in cui l’imputato ha gia’ riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se e’ intervenuta la riabilitazione, o e’ stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale” e nei processi relativi a delitti come: associazione a delinquere, incendio, pornografia minorile, sequestro di persona, atti persecutori, furto aggravato, circonvenzione d’incapace, delitti in violazione di norme sulla sicurezza e l’igiene sul lavoro e sulla circolazione stradale, reati previsti dal testo unico di disciplina dell’immigrazione, traffico illecito di rifiuti”.

    Il comma 7 dell’articolo 2 stabilisce infine che le disposizioni “non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente in udienza ovvero e’ presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale”. L’ultimo articolo (l’art.3) riguarda l’entrata in vigore della legge.

    (Data: 12/11/2009 16.10.00 – Autore: Roberto Cataldi)

  7. antoniomeccheri
    10:41 on novembre 26th, 2009

    @Lucio…

    Certo che il Dr. Pardi te le spiega le cose? Vero?

    nb: io “naturalmente” e soprattutto “chiaramente” sapevo già tutto …

  8. lucio
    11:41 on novembre 26th, 2009

    cari tutti
    è ovvio che si tratti di interpretazione. D’altra parte quella di Marcucci è la stessa che hanno avuto altri per i casi della Thyssen, della Cirio, ecc.
    Rispondo qui a Roberto per comodità su un’altra cosa. Concepisci solo il rapporto mercantile? Non lavoro per Marcucci, sono uno che vive la militanza politica dalla stessa parte della barricata. Se io ti dicessi che spero che il tuo rapporto con Caprili sia ben remunerativo, ti offenderesti?

  9. nessuno
    14:07 on novembre 26th, 2009

    che bello! I ladri di polli che non possono permettersi i Ghedini, tutti in galera…….

  10. Roberto Alessandrini
    15:03 on novembre 26th, 2009

    @ Lucio – Contento che tu non sia un portatore d’acqua ne un ghostwriter precario ma, ti ripeto, le tue difese moraliste del senatore buccellato valle a fare ai parenti delle vittime del duo Poggiolini/Guelfo Marcucci e non a me. Non credo proprio che ti sia sulla mia di barricate. Sei da un’altra parte…come direbbe Brancaleone.

    Facco un invito anche a te. Quando vuoi sai dove trovarmi, mi farà piacere conoscerti.

  11. nellino
    15:58 on novembre 26th, 2009

    Se un processo che dura 6 anni è considerato breve…..
    Allora vanno bene i processi che durano decenni con una(UNA)sola udienza annuale?
    Poi magari all’udienza non si presenta qualcuno e va rinviata a babbo morto?
    Chi è assente dopo un preavviso di un anno ha torto,punto e basta.
    Sei anni per farsi sentrire dire “innocente”, non è un tempo breve è un’eternità.
    Ma con i tempi lunghi, non c’è lo stesso la prescrizione?
    9 milioni di cause pendenti con 9000 giudici, cosa vuol dire?
    Vuol dire che i giudici dovrebbero essere pagati di meno e la paga legata al rendimento, alla produzione.
    Perchè la sinistra non chiede che i Tribunali siano aperti da mattina a sera?Magari assumendo qualche altro cancelliere e del personale amministrativo.
    Quello di questa legge che mi lascia veramente perplesso e nessuno se ne è reso ancora conto, perchè tutti,dico giustamente,pensano solo a Berlusconi,è il fatto che il “processo breve” non si applica a chi è pregiudicato, cioe’ ha avuto altre condanne.Questo perchè i Casellari Giudiziali, in alcune procure sono arretrati di anni, se non decenni.
    Un innocento che deve aspettare 6 anni per farselo sentire dire e magari è in galera, non è da Paese civile.
    Ricordatevi, è megio un colpevole fuori che un innocente a marcire in galera.
    Buona serata.

  12. Dr.Pardi
    17:54 on novembre 26th, 2009

    @ Nellino….non sono sei, sono otto o nove. Dipende dalla durata delle indagini preliminari. O dieci se si ricorre a rinvii di 90 giorni per volta, accettati dal magistrato giudicante.

    @ Lucio. La legge si interpreta in questa fase. Dopo, dopo, dopo NON ci deve essere interpretazione sui reati inclusi. Chiaro, no?

  13. nessuno
    18:09 on novembre 26th, 2009

    Giustissimo, i processi devono durare nemmeno un anno, ma con tutte le leggi e controleggi, cavilli, mancanzadi personale, con avvocati bravi come Ghedini in galera sapete bene che ci vanno solo ladri di polli e extracomunitari.
    Snelliamo prima il sistema burocratico, diamo leggi e personale per poter chiudere un processo in tempi brevi e poi allora forse si può fare. Così é immunità piena per i delinquenti veri e ladri con la penna.

  14. nellino
    18:19 on novembre 26th, 2009

    @ nessuno,

    sono d’accordo con tem ,a i tribunali non possono chiudere alle 14, quando c’è una marea d’arretrato.

  15. Dr.Pardi
    10:20 on novembre 27th, 2009

    @ nessuno…ti deve essere sfuggita questa frase. Ghedini, Buongiorno, Caselli o chi preferisci tu non conterebbero se solo queste righe avessero un riscontro pratico.

    Te le ripropongo :

    “Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualita’ di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno”.

    Mi pare chiaro, no?

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